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Campania | Discussione Generale

Ultimo Aggiornamento: 18/12/2020 20:09
23/09/2012 00:37
 
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Vincenzo201, 22/09/2012 23.05:

La città metropolitana dovrà avere le competenze che ora sono della Provincia.



Non soltanto.....altrimenti non avrebbe senso averla inserita nella riforma della cosiddetta Spending Review. In realtà la città metropolitana avrà le attuali funzioni della Provincia più altre funzioni dispimpegnando, per alcune questioni, determinate responsabilità che attualmente gravano sulle regioni. Tratto dalla legge:

a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito metropolitano;
3) mobilita' e viabilita';
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
((7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui
all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le
funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.))
8. Alla citta' metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia
soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando
le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8
87
dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio statale.
9. ((Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato
dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi
dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro
tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis
nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:))
a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento
degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano;
((c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle
funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la
citta' metropolitana puo' conferire ai comuni ricompresi nel suo
territorio o alle loro forme associative, anche di forma
differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni,
con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della
citta' metropolitana e le loro forme associative possono conferire
proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle
risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro
svolgimento;))
e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana.
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano,
sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente
onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((relative
ai comuni)) di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed
all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto
degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
((11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie
competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle citta'
metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo
118 della Costituzione.))
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